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Il matrimonio oltre ad essere il coronamento del vostro amore è anche un atto legale, quindi richiede alcuni documenti.
MATRIMONIO CIVILE:
celebrato in Municipio dall'ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.
Può essere annullato dal Tribunale Civile.
Dall'ottobre 2000, la legge Bassanini del 13/05/97 n.127 sull'autocertificazione ha snellito l'iter burocratico attraverso un modulo depositato presso il comune. I documenti con validità semestrale sono i seguenti:
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Estratto dell'atto di nascita;
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Certificato contestuale rilasciato dal Comune di residenza;
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Certificato di stato civile;
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Certificato di cittadinanza;
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Certificato di residenza;
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Pubblicazioni civili in Municipio;
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Dichiarazione di assenza d'impedimenti di matrimonio, rilasciata dal Comune di nascita.
Per dei casi particolari vanno aggiunti altri documenti.
Lo sposo ha meno di 25 anni: serve una fotocopia del congedo militare o un documento equivalente.
Per un vedovo serve la copia integrale dell'atto di morte del coniuge, da richiedere con autorizzazione della Procura della Repubblica competente per territorio.
Se si tratta di un divorziato occorre la copia integrale dell'atto del precedente matrimonio, con l'annotazione della sentenza di divorzio. Tale documento va richiesto agli Uffici dello stato civile del Comune in cui è stato celebrato il precedente matrimonio, con l'autorizzazione della Procura della Repubblica.
Una donna vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte o dal divorzio, salvo che quest'ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. Lo scopo di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di fugare qualsiasi dubbio sulla paternità di un eventuale figlio, nel caso la donna fosse incinta. Il divieto finisce con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Se la donna non è incinta, può chiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile.
Chi non ha raggiunto il 16° anno di età può contrarre il matrimonio solo con l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.
Per uno straniero occorre il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata competente. Se il certificato non risulta completo in tutte le sue parti, occorre anche l'atto di nascita in modello plurilingue o tradotto dallo stesso consolato o da un perito traduttore (per i cittadini austriaci e svizzeri occorre comunque anche l'atto di nascita).
Qualora gli sposi intendano contrarre il matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando le motivazioni a giustificazione del nulla osta a contrarre matrimonio in altro Comune.
Pubblicazioni civili
Nel giorno della pubblicazione bisogna presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile con due testimoni, uno dei quali deve essere un genitore per accertare che siano presenti le condizioni per contrarre il matrimonio. In questa occasione gli sposi possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni devono restare affisse almeno 8 giorni, per dare la possibilità a terze persone di opporsi al matrimonio. Il rito viene celebrato in Municipio, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
MATRIMONIO RELIGIOSO:
celebrato in Chiesa dal sacerdote, alla presenza di almeno due testimoni. Ha effetti civili. Il vincolo religioso
è indissolubile. Per ottenerne l'annullamento, solo in casi molto particolari, bisogna rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico.
Per i matrimoni religiosi, oltre ai documenti previsti per quelli civili, sono necessari anche:
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Attestato di frequenza al corso prematrimoniale (seguito presso una della parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta);
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Certificato di battesimo e cresima (depositato nella chiesa in cui si è stati battezzati);
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Certificato di cresima (se non è annotato nel documento precedente);
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Esame del fidanzato/fidanzata con l'eventuale vidimazione della Curia. Gli sposi devono essere interrogati, durante il cosiddetto consenso, in sedi separate dal parroco dell'uno o dell'altra (a discrezione degli sposi);
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Prova di stato libero con due testimoni o, in assenza di questi, con giuramento: è necessario quando uno dei due sposi è stato residente in un'altra discesesi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età. La prova di stato libero spetta al parroco, che raccoglie la testimonianza di due persone che hanno conosciuto lo sposo o la sposa nel periodo in cui ha avuto la residenza in un'altra diocesi. Nel caso in cui non vi fossero testimoni, la prova avviene tramite giuramento dell'interessato.
Pubblicazioni religiose
Le pubblicazioni vanno esposte in parrocchia o in entrambe se gli sposi appartengono a due chiese differenti. E' il parroco che affigge le pubblicazioni e chiede le pubblicazioni civili al Municipio. Le pubblicazioni dovranno rimanere esposte per due settimane successive e dovranno riportare le generalità degli sposi e il luogo in cui si terrà la cerimonia.
Se la diocesi prescelta è differente dalla propria, il Parroco rilascerà un modulo vidimato dalla Curia che andrà consegnato alla Parrocchia prescelta per poter procedere al matrimonio.
DIRITTI E DOVERI
Dall'Art.143 della Costituzione Italiana risulta che:
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Tramite il matrimonio marito e moglie assumono gli stessi diritti e doveri;
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Il matrimonio comporta l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione;
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Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Art.143
bis:
Nell'Art.144 viene regolato l'indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia:
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I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;
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Il potere di attuare l'indirizzo concordato spetta a ciascuno dei coniugi.
L'Art.147 parla dei doveri verso i figli:
COMUNIONE
O SEPARAZIONE LEGALE DEI BENI?
Per
tutti coloro che si sono sposati o che si sposeranno si applica
automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Comunione
dei beni
La
comunione dei beni rappresenta il sistema privilegiato dal legislatore
in quanto nella pratica realizza una parità dei coniugi, consentendo
loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare.
La comunione dei beni si applica automaticamente nel momento della
stipulazione del matrimonio, oppure successivamente a richiesta dei due
coniugi.
Questi
sono i beni che rientrano nella comunione:
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tutti
i beni acquistati dai due coniugi, anche separatamente, durante il
matrimonio;
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le
aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio;
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il
reddito di un'attività separata dei coniugi;
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il
reddito di un bene proprio di uno dei coniugi (ad esempio il
canone di locazione di un appartamento comprato prima del
matrimonio da uno dei coniugi);
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il
reddito di un'azienda costituita prima del matrimonio ma gestita
da entrambi i coniugi.
Questi
i beni che non rientrano nella comunione:
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tutti
i beni acquistati da uno dei due coniugi prima del matrimonio;
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i
beni che vengono ereditati o acquistati per donazione da uno dei
due coniugi durante il matrimonio;
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tutti
i beni personali (gioielli, indumenti, libri...);
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tutti
i beni che servono all'esercizio della professione di uno dei due
coniugi (è necessario dimostrare in tal caso un rapporto diretto
ed obiettivo con l'attività);
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ciò
che si è ottenuto a titolo di risarcimento di danni patrimoniali
e non;
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la
pensione corrisposta per la perdita totale o parziale della
capacità lavorativa;
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tutti
i beni acquistati con il prezzo della vendita dei beni che non
erano precedentemente di comproprietà dei due coniugi (art. 179
c.c.).
La
separazione dei beni può essere chiesta senza alcuna spesa al
momento della celebrazione del matrimonio oppure in seguito,
rivolgendosi ad un notaio (deve però sussistere il consenso di entrambi
i coniugi). Il notaio provvederà a trascrivere l'intervenuta
separazione dei beni a margine dell'atto di matrimonio (tale
trascrizione è molto importante nei confronti dei terzi).
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