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DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO
MATRIMONIO CIVILE: celebrato in Municipio dall'ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni. Può essere annullato dal Tribunale Civile. documenti con validità semestrale: Estratto dell'atto di nascita; Certificato contestuale rilasciato dal Comune di residenza; Certificato di stato civile; Certificato di cittadinanza; Certificato di residenza; Pubblicazioni civili in Municipio; Dichiarazione di assenza d'impedimenti di matrimonio fotocopia del congedo militare copia integrale dell'atto di morte del coniuge copia integrale dell'atto del precedente matrimonio certificato di capacità matrimoniale atto di nascita in modello plurilingue traduttore Pubblicazioni civili. MATRIMONIO RELIGIOSO: Ha effetti civili. Per ottenerne l'annullamento rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico. Per i matrimoni religiosi sono necessari: Attestato di frequenza al corso prematrimoniale Certificato di battesimo e cresima Certificato di cresima Esame del fidanzato/fidanzata con l'eventuale vidimazione della Curia. La prova di stato libero spetta al parroco. DIRITTI E DOVERI: Art.143 della Costituzione Italiana. Art.147 doveri verso i figli: obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. COMUNIONE O SEPARAZIONE LEGALE DEI BENI: il regime patrimoniale della comunione dei beni.
beni che rientrano nella comunione: beni acquistati dai due coniugi, aziende gestite da entrambi i coniugi; reddito di un'attività separata dei coniugi; il reddito di un bene proprio di uno dei coniugi il reddito di un'azienda costituita prima del matrimonio ma gestita da entrambi i coniugi. beni che non rientrano nella comunione: beni acquistati da uno dei due coniugi prima del matrimonio; beni che vengono ereditati o acquistati per donazione da uno dei due coniugi durante il matrimonio; tutti i beni personali tutti i beni che servono all'esercizio della professione di uno dei due coniugi a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non art. 179 c.c. La separazione dei beni.
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